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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 aprile 2007

Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 2006 al 11 aprile 2007. 367 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e' rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato puo' dimorare provvisoriamente sul territorio, nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il diniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la carta non puo' avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo rinnovo. La carta e' rinnovabile:

tolto: a) per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero;

tolto: b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata per la durata di cinque anni;

tolto: c) per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per completare le verifiche di profitto richieste;

tolto: d) alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli altri casi. La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie. Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita' della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validita' non puo' essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per il solo fatto che non esercitino piu' un'attivita' in seguito ad incapacita' temporanea dovuta a malattia o infortunio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 30

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-01-18;54~art6 · fonte del testo

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