Art. 222 — Compiti e funzioni dell'Istituto idrografico della Marina militare

L'Istituto idrografico della Marina militare, svolge i seguenti compiti:

  • a)assicurare alle Forze armate il supporto idro-meteo-oceanografico necessario allo svolgimento delle attivita' d'istituto;
  • b)concorrere alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare, assicurando la produzione e l'aggiornamento della documentazione nautica ufficiale, relativa alle acque di interesse nazionale, secondo la Convenzione di Londra del 1969 sulla sicurezza della navigazione (SOLAS 1969);
  • c)redigere le normative tecniche e fornire consulenza per standardizzare l'esecuzione dei rilievi idrografici, da svolgere nell'ambito della pubblica amministrazione, comunque inerenti alla sicurezza della navigazione;
  • d)creare un sistema informativo geografico che raccolga, tutti i dati idro-oceanografici provenienti dai rilievi effettuati nelle acque di giurisdizione dallo stesso Istituto e da enti pubblici e privati;
  • e)gestire e mantenere aggiornata, con il concorso delle altre amministrazioni dello Stato e delle associazioni private operanti nel settore, la banca dati di tutti i relitti, di interesse storico e non, giacenti sui fondali delle acque marine sottoposte alla giurisdizione nazionale;
  • f)curare la formazione del personale da adibire a funzioni idrografiche e oceanografiche mediante l'organizzazione di corsi aperti anche alla partecipazione di studenti universitari e di cittadini stranieri;
  • g)conferire la caratteristica di idrografo al personale militare e civile che superi il previsto iter formativo;
  • h)concorrere all'attivita' didattica d'istituti di formazione nel campo delle scienze idrografiche e oceanografiche;
  • i)partecipare all'attivita' dell'Organizzazione idrografica internazionale;
  • l)disciplina gli standard per quanto attiene i rilievi idrografici effettuati da soggetti esterni dall'amministrazione difesa. L'Istituto idrografico della Marina militare espleta le seguenti funzioni:
  • a)e' responsabile della produzione della documentazione nautica ufficiale per le aree di interesse nazionale;
  • b)effettua, direttamente o in collaborazione con organismi pubblici e privati, gli studi, i rilievi e i lavori necessari al compimento della propria missione;
  • c)verifica e valida i rilievi utilizzabili per la compilazione della documentazione ufficiale anche se eseguiti o fatti eseguire da enti pubblici o privati;
  • d)pianifica e coordina l'esecuzione di rilievi oceanografici necessari alla produzione cartografico e all'attivita' d'istituto delle Forze armate e concorre alla ricerca oceanografica nazionale;
  • e)riceve tutti i dati relativi alla topografia della linea di costa e di dati idrografici, anche avvalendosi del concorso delle amministrazioni pubbliche, al fine della produzione della documentazione ufficiale;
  • f)esegue, nell'ambito delle funzioni di responsabile nazionale della definizione del livello medio mare, i rilievi mareometrici necessari all'esigenze idrografiche e riceve le misure mareometriche eseguite nelle acque di giurisdizione nazionale;
  • g)riceve dall'autorita' marittima le informazioni necessarie per la produzione degli aggiornamenti e delle varianti alla documentazione nautica;
  • h)fornisce consulenza tecnica all'autorita' marittima nel merito delle problematiche inerenti la documentazione nautica;
  • i)cura la redazione e la pubblicazione di testi tecnico scientifici inerenti le materie di propria competenza;
  • l)provvede alla distribuzione della documentazione nautica e di particolare strumentazione nautica alle unita' della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto;
  • m)cura la vendita dei propri dati e prodotti anche attraverso rivenditori ufficiali.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art222 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari