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per il recupero di beni culturali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 5, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, comma 5) 1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 123 e 125 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art126 · fonte del testo

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