Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Abrogato dal 1 maggio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Abrogato dal 1 maggio 2004
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004. 312 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: di libera circolazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 36, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 18) 1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali indicati nell'articolo 65 deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. 2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne da' notizia al competente ufficio dell'amministrazione centrale, che puo', entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione. 3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione. 4. L'attestato di libera circolazione e' rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene. 5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 6. L'attestato di libera circolazione ha validita' triennale ed e' redatto in tre originali dei quali:
tolto: a) uno e' depositato agli atti d'ufficio;
tolto: b) un secondo e' consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;
tolto: c) un terzo e' trasmesso all'ufficio centrale del Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. 7. In caso di diniego, i beni sono sottoposti al regime previsto dall'articolo 6. 8. Per i beni culturali di proprieta' della Regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza, l'ufficio di esportazione sente la Regione, il cui parere e' reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante. 9. Restano ferme le competenze delegate alle regioni in materia di esportazione dei beni indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art66 · fonte del testo
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