Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Abrogato dal 1 maggio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Abrogato dal 1 maggio 2004
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino e dal Giudice per le indagini preliminari…
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 648 c.p. · Art. 416 c.p.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004. 304 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: di opere d'arte (Legge 20 novembre 1971, n. 1062, artt. 3, 4, 5, 6 e 7) 1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da lire 200.000 fino a 6.000.000:
tolto: a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichita' o di interesse storico od archeologico;
tolto: b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichita', o di oggetti di interesse storico od archeologico;
tolto: c) chiunque, conoscendone la falsita', autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
tolto: d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsita', come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti. 2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' commerciale la pena e' aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale. 3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 e' pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse localita'. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale. 4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate e' vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art127 · fonte del testo
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