Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Abrogato dal 1 maggio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Abrogato dal 1 maggio 2004
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 6, e 127 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in relazione all'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui risulterebbe esclusa l'applicabilità delle sanzioni penali previste a tutela delle opere pittoriche di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni. Infatti la questione è basta su un presupposto interpretativo già ritenuto erroneo con la sentenza n. 173 del 2002.
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 648 c.p. · Art. 416 c.p.
Le norme incriminatici relative alla contraffazione, al commercio e alla autenticazione di opere d’arte contraffatte o alterate, contenute nella legge n. 1062 del 1971 e trasfuse nell’art. 127 del decreto legislativo n. 490 del 1999, continuano ad applicarsi anche alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquanta anni. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in relazione all’art. 1 della legge-delega 8 ottobre 1997, n. 352 e all’art. 127 dello stesso decreto, in riferimento all’art. 76 Cost., essendo stata sollevata sulla base di un’erronea interpretazione della norma censurata.
Art. 76 cost. · Art. 2 Testo unico beni culturali e ambientali · Art. 1 Testo unico beni culturali e ambientali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004. 369 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1; 2, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148) 1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:
tolto: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;
tolto: b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
tolto: c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
tolto: d) i beni archivistici;
tolto: e) i beni librari. 2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):
tolto: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
tolto: b) le cose di interesse numismatico;
tolto: c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarita' e pregio;
tolto: d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita' e di pregio artistico o storico;
tolto: e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio artistico o storico;
tolto: f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; 3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale. 4. Sono beni archivistici:
tolto: a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato.
tolto: b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;
tolto: c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico. 5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d). 6. Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art2 · fonte del testo
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