Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Modalita' di accertamento delle violazioni (articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

[2]1. Le violazioni delle norme in materia di imposta di bollo contenute nella parte IV, titolo I, capi da I a VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente. 2. Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi precedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte a impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri puo' avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma 1.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art315 · fonte del testo

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