Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti (articolo 14-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
[2]1. Le disposizioni di cui agli articoli 322 e 323, possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dai predetti articoli 322 e 323 si applicano le disposizioni in materia di IVA.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
