Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

Collaborazione tra Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza per la prevenzione e repressione delle frodi in materia di IVA (articolo 83, commi 5, 6, 7 e 7-bis, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 1. Ai fini di una piu' efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza incrementano la capacita' operativa destinata a tali attivita' anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:

  • a)l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine;
  • b)la definizione di apposite metodologie di contrasto;
  • c)la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;
  • d)il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere. 2. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 1 e' assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari. 3. Gli esiti delle attivita' svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalita' per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'Autorita' doganale e quella fiscale, da attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art167 · fonte del testo

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