Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Vigilanza (articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)

[2]1. La vigilanza, agli effetti della presente sezione, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attivita' compete:

  • a)ai funzionari dell'amministrazione finanziaria muniti di speciale tessera di riconoscimento;
  • b)agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militari di truppa della Guardia di finanza;
  • c)al personale del concessionario di cui all'articolo 327, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze. 2. A tal fine al personale di cui al comma 1 e' consentito il libero accesso nei locali ove si svolgono gli spettacoli e le altre attivita' soggette a imposta previa esibizione:
  • a)per il personale di cui al comma 1, lettere a) e c) di speciale tessera di riconoscimento come previsto dall'articolo 330, comma 1;
  • b)per gli ufficiali della Guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento;
  • c)per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio. 3. Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei commi 1 e 2, e' in facolta' del Ministro dell'economia e delle finanze di determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attivita', speciali norme cautelative o di controllo per l'accertamento della base imponibile. 4. Gli impresari e organizzatori devono rilasciare per ciascun luogo di intrattenimento o di attivita' soggetti a imposta due tessere gratuite a disposizione dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, competente per territorio. 5. Gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di intrattenimento o di attivita' di cui al comma 4 debbono mettere a disposizione del ministero e degli uffici delle Agenzie fiscali, competente per territorio un posto di prima categoria. 6. Le tessere e gli ingressi contemplati dai commi da 1 a 5 sono esenti dall'imposta.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art328 · fonte del testo

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