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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]103

[2]Determinazione degli acconti (articolo 20 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

[3]1. L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato e' determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. 2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

  • a)se l'acconto delle imposte sui redditi e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 98 e 99;
  • b)se l'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 100;
  • c)se l'acconto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto e' calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. 3. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.

Testo in vigore dal 6 agosto 2026 al 12 agosto 2026

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