Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (articolo 20-bis decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; articolo 8, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81)

[2]1. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 98 e 99, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:

  • a)del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 8;
  • b)del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • c)del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilita' fiscale inferiore a 6. 2. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l'eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica:
  • a)per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
  • b)per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle societa', con l'aliquota di cui all'articolo 86 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, purche' non esercitate prima del 13 giugno 2025. 4. In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 98 e 99. 5. L'imposta sostitutiva e' corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si e' prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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