Art. 24
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1866 al 16 dicembre 2009. 813 parole tolte, 20 parole aggiunte in 50 capoversi.
tolto: Gli atti e scritti compresi in quest'articolo saranno soggetti al bollo nelle misure dallo stesso articolo indicate, e saranno ammessi al bollo straordinario, purche' non siano ancora muniti della firma delle parti, ne' la firma sia cancellata od in altro modo alterata.
tolto: I registri pero' ed i libri indicati da questo articolo dovranno assoggettarsi al bollo straordinario od al visto per bollo prima che ne sia intrapresa la scritturazione.
tolto: § 1.
tolto: Colla tassa in ragione della dimensione della carta.
tolto: Cioe':
tolto: Fino a decimetri quadrati 14...L. 0. 50
tolto: Da 14 a 20............ » 1 »
tolto: Da 20 a 30............ » 2 »
tolto: Per ogni maggiore dimensione... » 4 »
tolto: 1.° I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti;
tolto: 2.° Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri.
tolto: A richiesta di chi li presenta saranno anche ammessi al bollo straordinario colla tassa di una lira e di una lira centesimi venti gli atti e gli scritti preindicati contenuti in carta della superficie fino a decimetri quadrati quattordici.
tolto: Senza riguardo alla dimensione della carta.
tolto: § 2.
tolto: Colla tassa fissa di lire una.
tolto: 3.° I diplomi, le patenti, gli attestati di privativa industriale, le licenze, i certificati d'istruzione per gli esercenti professioni, arti liberali, industrie o commercio, e gli altri atti che l'autorita' credera' opportuno di emettere o di far rilasciare su carta non filigranata;
tolto: 4.° Le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via.
tolto: Saranno considerati in contravvenzione alla legge sul bollo:
tolto: I fogli di via e le lettere di vettura impiegati per piu' di un viaggio;
tolto: Le polizze di carico e le lettere di vettura, quando conterranno la descrizione di merci ed oggetti spediti direttamente a piu' di un destinatario o commissionario.
tolto: 5.° Gli originali e le copie degli atti di protesto cambiario;
tolto: 6.° Le petizioni, istanze o ricorsi stragiudiziali che si presenteranno ai ministeri, alla corte dei conti, alla corte di cassazione ed al consiglio di stato;
tolto: 7.° Gli originali e le copie degli atti e scritti diretti allo scopo della esazione delle imposte, quando contengono contratti.
tolto: § 3.
tolto: Di centesimi cinquanta.
tolto: 8.° Gli estratti dei registri, gli assensi e dichiarazioni di nulla osta, le licenze, certificati e permessi qualunque rilasciali ai privati dalle autorita' di pubblica sicurezza;
tolto: 9.° Le petizioni, istanze o ricorsi che si presenteranno alle autorita' governative e ai pubblici uffizi, salvo il disposto del § 2 (numero 6 di questo articolo), e quelli che si presenteranno alle amministrazioni comunali, provinciali, o di' altri corpi amministrativi;
tolto: 10.° Gli stampati per passaporto nell' interno o carta d'identita';
tolto: 11.° Le bollette per quietanze, staccate da registri a madre e figlia i mandati di pagamento spediti dalle amministrazioni comunali e provinciali e dagli altri corpi amministrativi od enti morali, per somme eccedenti le L. 20;
tolto: 12.° Le copie od estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile;
tolto: 13.° I registri delle produzioni, i registri o fogli d'udienza, ed i repertori che per legge sono obbligati di tenere i segretari dell'ordine giudiziario, i cancellieri, i notai, procuratori, agenti di cambio, sensali, mezzani, uscieri ed altri pubblici uffiziali per gli atti dipendenti dal loro ministero, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali;
tolto: 14.° I ruoli d'equipaggio dei bastimenti;
tolto: 15.° I registri che in forza della legge sono obbligati di tenere i proprietari ed impresari di diligenze ed altre vetture pubbliche per la denunzia dei viaggiatori e delle merci;
tolto: 16.° I registri degli albergatori, dei locandieri e altri simili esercenti che a termini delle leggi sono obbligati di tenere per inscrivervi le persone a cui somministrano alloggio;
tolto: 17.° I registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, quietanze, ricevute parziali di pagamento ed altri atti concernenti le operazioni delle societa' anonime ed in accomandita per azioni, ed ogni altra sorta di carta anche stampata che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze, quietanze e ricevute parziali
tolto: 18.° I titoli del debito pubblico dello stato;
tolto: 19.° Gli atti e scritti, di cui al numero 20 dell'art. 23, quando non sono estesi sopra carta filigranata.
tolto: § 4.
tolto: Di centesimi venticinque.
tolto: 20.° I libri o registri di commercio che per legge debbono tenere i banchieri, manifattori o commercianti, armatori, spedizionieri, commissari, agenti di cambio, sensali, mezzani e le societa' qualunque di commercio.
tolto: § 5.
tolto: Di centesimi cinque.
tolto: 21.° Le bolle dei pesi pubblici, a chiunque appartengano;
tolto: 22.° Gli stampati o manoscritti qualsiansi che si affliggono al pubblico, che noti siano gia' indicati dal numero 7 del § 1 del precedente articolo 23, esclusi pero' gli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico per parte delle autorita' provinciali o comunali.
tolto: § 6.
tolto: Colla tassa di bollo proporzionale.
tolto: 23.° Le cambiali ed altri effetti di commercio sino a L. 300................... L. 0 15
tolto: Da oltre le L. 300 alle L. 500.......... » 0 25
tolto: Da oltre le L. 500 alle L. 1,000......... » 0 50
tolto: Da oltre le L. 1,000 per ogni migliaio...... » 0 50aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;586~art24 · fonte del testo
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