Art. 22
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 204 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Nessun giudice, funzionario od uffiziale dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni potra' dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a visti o ad altri atti, sulla presentazione di carte, registri o libri che siano in contravvenzione colla presente legge.
tolto: Quando l'atto o scritto sara' autenticato o sottoscritto dal segretario o cancelliere, questi sara' risponsabile della contravvenzione.
tolto: E' pure proibito ai segretari, cancellieri, causidici, patrocinatori, notai, archivisti, ministri del censo (catastari), arbitri, periti nominati in giudizio, uscieri, cursori, servienti o messi di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo per effetto d carte non munite del bollo prescritto, di darvi corso, di riceverle soltanto in deposito, di spedirne copia, o di farne altro uso.
tolto: Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti criminali, in quanto non si tratti di atti della parte civile, i casi di visto delle schede testamentarie e loro inserzioni nei minutari, di materiale descrizione negl' inventari o di altri atti conservatori.
tolto: Ne sono pure eccettuati i provvedimenti o le deliberazioni accennate nella prima parte di quest'articolo, nei casi di somma urgenza, e quando derivi necessariamente irreparabile danno; nei quali casi si potra' emettere il provvedimento o prendere la deliberazione, purche' previamente si eseguiscano le disposizioni degli articoli 35 e 36.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;586~art22 · fonte del testo
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