Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 1167 parole tolte, 20 parole aggiunte in 31 capoversi.

tolto: I seguenti atti e scritti non saranno soggetti al bollo, se non nei soli casi che occorra di farne uno degli usi designati ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 1.° Gli atti e scritti dei poteri legislativi dello stato, le petizioni ai medesimi, gli atti e scritti concernenti le elezioni politiche e quelle provinciali e comunali;

tolto: 2.° Gli scritti riguardanti esclusivamente il servizio della milizia nazionale ed il servizio civile e militare dello stato;

tolto: 3.° I registri, atti, scritti e carte nell' interesse esclusivo dello stato;

tolto: 4.° Gli avvisi, le quietanze e le bollette pel pagamento delle contribuzioni dirette ed indirette dello stato, delle provincie e de comuni, e pel pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale, come pure i relativi atti d'esecuzione, quando non contengono contratti;

tolto: 5.° I conti della gestione degli agenti dello stato, delle provincie, dei comuni e dei corpi amministrati, ed i conti relativi a spese sostenute in affari trattati nell' interesse delle rispettive amministrazioni;

tolto: 6.° Gli atti, documenti e scritti che dovranno servire di corredo o di giustificazione dei conti degli agenti, esattori, appaltatori ed altri incaricati della esazione delle imposte dello stato, delle provincie, dei comuni e dei consorzi, e gli atti, scritti e documenti a corredo dei conti degli altri amministratori delle provincie, dei comuni, ed in genere di tutte le instituzioni poste sotto la sorveglianza del Governo.

tolto: Non si considerera' come una presentazione in giudizio che porti l'obbligo del bollo la produzione dei suaccennati atti o scritti ai consigli di prefettura, alla corte dei conti ed al consiglio di stato.

tolto: 7.° I conti dei tutori, curatori, od altri amministratori giudiziali ed i relativi atti a corredo, in quanto questi non saranno soggetti al bollo al momento della loro formazione. Il bollo per questi conti ed atti e' richiesto nel solo caso che formino oggetto di una procedura giudiziaria contenziosa, che si debbano inserire in atti pubblici, o che si presentino per essere registrati;

Mostra gli altri 23 capoversi cambiati

tolto: 8.° I recapiti scritti e libretti richiesti dalla legge o dalle autorita' ed uffici esclusivamente per fini di pubblica sicurezza e nell'interesse del pubblico servizio, ed i documenti e scritti che devono servire di garanzia per la valutazione e pel pagamento del prezzo di espropriazione fatta nell'interesse dello stato;

tolto: 9.° Le denunzie, atti, scritti e copie che si devono depositare presso gli uffici competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi d'imposte, purche' su tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che siano autenticate e firmate, dell'uso al quale sono destinati.

tolto: Non sono compresi in questo numero i ricorsi e le opposizioni, anche in via amministrativa, contro le imposte sopra accennate.

tolto: 10.° Gli atti e scritti che secondo le prescrizioni doganali, di riscontro o di pubblica sicurezza, ed in forza di altre disposizioni devono accompagnare le merci durante il loro trasporto o spaccio, quando tali atti e scritti non siano espressamente dichiarati altrimenti soggetti al bollo dalla presente legge;

tolto: 11.° Le denunzie dirette a preservare da un danno le cose dello stato, delle provincie, dei comuni e dei pubblici stabilimenti posti sotto la tutela del Governo;

tolto: 12.° I ricorsi o gravami, nell' interesse della legge e della pubblica morale, contro il personale contegno dei pubblici funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni d'ufficio; quelli sull'abuso della patria potesta', sulla condotta illegale dei tutori, curatori od agenti pubblici, e sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private, e gli scritti o deduzioni delle persone come sopra incolpate in quanto mirino a giustificare la loro condotta.

tolto: Per questi gravami e deduzioni, per la presentazione in giudizio s' intendera' quella che si fa nella procedura giudiziale contenziosa. 13.° Le ricevute dei compensi per prestazioni alle provincie, comuni e pubblici stabilimenti, che non sono fondate sopra un rapporto di diritto civile, ma stabilite con ispeciali ordinamenti per interesse pubblico (ad esempio, trasporti, acquartieramenti militari, e simili);

tolto: 14.° Gli atti e scritti prodotti contro la formazione delle liste, elenchi e ruoli concernenti prestazioni personali verso lo stato, le provincie e i comuni (a cagione d'esempio, pel servizio della guardia nazionale, per l'uffizio di giurato o simili);

tolto: 15.° Le quietanze sopra collette ed elemosine fatte a favore dei poveri;

tolto: 16.° Gli atti e scritti che si presentano pel conseguimento di un sussidio ai poveri o per l'ammissione gratuita presso un istituto qualunque di beneficenza, come pure gli attestati sulla moralita' e sulle circostanze economiche delle persone che si offrono di ricevere in cura i figli esposti, e sullo stato di salute delle nutrici;

tolto: 17.° Gli atti scritti necessari per l'ammessione a scuole inferiori ed elementari, purche' vi sia indicato l'uso cui sono destinati, e gli attestati sugli esami sostenuti presso le scuole medesime;

tolto: 18.° I mandati di pagamento spediti a favore degli impiegati, dei pensionati o creditori dello stato, e le relative quietanze, quand'anche separate, i mandati o paghero' di zecca;

tolto: 19.° Tutti gli atti in materia penale, salvo per le sentenze di condanna il disposto degli articoli 28 e 29 della presente legge;

tolto: 20.° Le requisitorie e le conclusioni del pubblico ministero scritte in foglio separato e presentate dalle parti private;

tolto: 21.° Le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni dei comuni e degli altri corpi morali e le loro copie ed estratti, escluse le copie ed estratti da rilasciarsi ai privati;

tolto: 22.° I mandati di pagamento, anche collettivi, rilasciati dai corpi amministrativi per somme non eccedenti le L. 20 per ciascun creditore, purche' esse non formino parte di somma maggiore;

tolto: 23.° Le obbligazioni e le quietanze chirografarie per somme e valori non eccedenti le L. 20, purche' non formino parte di maggiori somme o valori;

tolto: 24.° Le note e i conti quietanzati dei negozianti od esercenti professioni, arti e mestieri, le lettere e le corrispondenze tra i medesimi sopra gli oggetti del loro commercio od esercizio;

tolto: 25.° I passaporti spediti agli indigenti od ai giornalieri e le relative dichiarazioni di nulla osta, i certificati o fedi di poverta', gli estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile spediti a favore di persone povere, purche' in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone;

tolto: 26.° I certificati che devono produrre i pensionati dello stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza pel conseguimento delle loro pensioni, purche' queste non eccedano l'annua somma di L. 5oo;

tolto: 27.° I certificati e documenti che a tenore dei regolamenti sulla leva militare, debbono gl'inscritti presentare per ottenere l'esenzione o la dispensa dal servizio militare, purche' nei suddetti recapiti sia fatta menzione dell' uso a cui sono destinati; 28.° I certificati di sofferto vaiuolo o di subita vaccinazione; 29.° I libretti o ricevute rilasciate ai consegnanti dai monti di pieta', dai monti di soccorso, dalle casse di risparmio, e i registri di contabilita', anche a matrice, tenuti dai suddetti stabilimenti; 30.° Gli altri atti e scritti non contemplati dagli articoli 23 e 24;

tolto: 31.° Le note testamentarie ed i testamenti in forma privata;

tolto: 32.° Le ricette spedite dai medici, dai chirurghi e da altre persone autorizzate ad esercitare l'arte salutare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1862-04-21;586~art25 · fonte del testo

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