Art. 23
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 1013 parole tolte, 20 parole aggiunte in 45 capoversi.
tolto: E' obbligatorio l'uso delle seguenti specie di carta filigranata col bollo ordinario per la formazione degli atti e scritti indicati nel presente articolo, salve le eccezioni esplicitamente fatte dalla legge.
tolto: § 1.
tolto: Sulla carta a centesimi cinquanta.
tolto: Saranno scritti:
tolto: 1.° Le procure per comparire avanti i giudici di mandamento o pretori;
tolto: 2.° Gli atti si' per originale, che per copia, delle cause di competenza dei giudici di mandamento o pretori, escluse le copie delle sentenze ed escluse le produzioni od allegati;
tolto: 3.° Gli atti si' per originale che per copia di volontaria giurisdizione avanti i giudici di mandamento o pretori;
tolto: 4.° Gli originali e le copie degli atti celebrati od autenticati dai segretari, cancellieri, od altri funzionari giudiziari od amministrativi, esclusi pero' gli atti e scritti che contengono contratti, e quelli sui quali e' altrimenti disposto dalla presente legge;
tolto: 5.° Le copie autentiche di tutti gli atti i di cui originali non sieno ritenuti dai notai, segretari, o cancellieri, o non sieno depositati in archivi pubblici, salve le eccezioni espressamente fatte da questa legge;
tolto: 6.° Le dichiarazioni e scritture di abbonamento delle gabelle o dei dazi;
tolto: 7.° Gli avvisi d'asta o licitazione si giudiziaria che volontaria, per vendite, affitti od appalti d'ogni genere, ancorche' non contengano sottoscrizione o recognizione (autentica), gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che, a termini delle leggi civili e commerciali, debbonsi fare nella gazzetta ufficiale ed in altri giornali destinati per le inserzioni giudiziali.
tolto: E' proibito agli stampatori o litografi di fare nei giornali suddetti alcuna delle inserzioni obbligatorie qui sopra contemplate senza che l'originale di essa sia compilato sovra carta bollata.
tolto: Essi dovranno, nei primi cinque giorni di ciascun mese, presentare al ricevitore del bollo gli originali delle inserzioni operate nel giornale durante il mese precedente.
tolto: 8.° Le copie, estratti e note che si rilasciano dagli agenti di cambio, e dai sensali o mezzani riguardanti le contrattazioni commerciali;
tolto: 9.° Le cauzioni che prestano i marinai per ottenere passaporto all'estero
tolto: 10.° Gli stati generali o parziali delle iscrizioni ipotecarie, gli estratti e le copie delle medesime e le note d' iscrizioni ipotecarie;
tolto: 11.° I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti spediti dalle autorita', dalle amministrazioni e dai pubblici uffizi, qualunque sia lo scopo a cui sono diretti, come pure i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose di qualsiasi culto, quando sono destinati ad usi civili, in quanto questi atti e scritti non siano diversamente contemplati dalla presente legge;
tolto: 12.° Tutte le private scritture portanti consensi convenzionali, obbligazioni, contratti, modificazione o scioglimento di contratti, o liberazioni anche relative ad oggetti d' interesse commerciale di terra o di mare.
tolto: § 2.
tolto: Sulla carta da una lira.
tolto: Saranno scritti:
tolto: 13.° Gli originali e le copie di tutti gli atti notarili;
tolto: 14.° Gli originali e le copie degli atti e di qualunque altro scritto celebrato od autenticato dai segretari, cancellieri od altri funzionari giudiziari od amministrativi, quando questi atti e scritti contengano contratti;
tolto: 15.° Gli originali e le copie dei decreti o verbali di espropriazione per utilita' pubblica;
tolto: 16.° Le copie di testamenti segreti, delle note testamentarie, e generalmente d'ogni disposizione o dichiarazione d'ultima volonta', quando sono autenticate da un pubblico funzionario;
tolto: 17.° Le copie degli atti, titoli e documenti depositati negli archivi pubblici dello stato notarili, ed in quelli dell'amministrazione dei comuni e degli altri corpi morali, come pure le copie degli atti, titoli e documenti depositati nelle curie e cancellerie religiose di qualunque culto, e nei loro archivi, quando sono destinate ad usi civili;
tolto: 18.° Gli estratti dei libri, registri e scritti qualunque rilasciati ed autenticati da qualsiasi pubblico uffiziale, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge;
tolto: 19.° Le obblazioni per componimento delle contravvenzioni alle leggi fiscali e loro copie;
tolto: 20.° Le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni d'avarie ed ogni altro contratto concernente il traffico marittimo;
tolto: 21.° I certificati che non esistono iscrizioni ipotecarie, ed i certificati di seguite formalita' ipotecarie rilasciati separatamente;
tolto: 22.° Le copie delle sentenze e provvedimenti in materia penale, spedite a richiesta dei privati che non fossero parte civile, o degli imputati non ammessi al benefizio dei poveri;
tolto: 23.° Le copie delle sentenze in materia civile, anche spedite in forma esecutiva, profferite dai giudici di mandamento o pretori.
tolto: § 3.
tolto: Sulla carta a lire una e centesimi venti.
tolto: Saranno scritti:
tolto: 24.° Gli originali e le copie di tutti gli atti, deliberazioni, provvedimenti che occorrono nei procedimenti giuridici in materia civile, commerciale o di giurisdizione contenziosa e volontaria davanti a qualsiasi tribunale, consiglio o corte, escluse le giudicature di mandamento e le preture, come anche quelli in materia penale, interessanti la parte civile, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, segretario, cancelliere, avvocato causidico, usciere o notaio commesso, o dalle parti, incominciando dati atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause od alla esecuzione dei provvedimenti anzidetti, escluse pero' le produzioni od allegati;
tolto: 25.° Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai giudici di mandamento o pretori per commissione o delegazione di un tribunale od altra autorita' giudiziaria superiore.
tolto: § 4.
tolto: Sulla carta a lire due.
tolto: Saranno scritti:
tolto: 26.° Gli originali e le copie delle procure pure e semplici alle liti e di quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio, qualunque sia la loro forma, e di quelle speciali per un contratto od altri atti, ancorche' soggetti alla registrazione, come pure di quelle per intervenire alle deliberazioni di corpi riconosciuti dalla legge od a quelle dei consigli di famiglia; gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti, e del marito a favore della moglie, per quegli atti sui quali tale consenso od autorizzazione e' dalla legge richiesto.
tolto: Le disposizioni di questo numero non sono applicabili alle procure delle quali si fa uso innanzi i giudici di mandamento o pretori.
tolto: 27.° Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali;
tolto: 28.° Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti coutrattuali, contemplate dalla legge sulla procedura civile, eccettuate quelle dei giudici di mandamento o pretori.
tolto: 29.° Gli atti di presentazione o di deposito dei testamenti segreti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;586~art23 · fonte del testo
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