Art. 96
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[1]Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli o delle leggi vigenti, alla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata.
[2]La giunta amministrativa e' autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.
[3]Gli atti di affrancazione sono esenti da tasse di bollo e di registro.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
