Art. 86
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →
Coloro che ai termini degli articoli 17, 78 e 85 della presente legge siano incorsi nella decadenza dall'ufficio, non potranno per il termine di tre anni esser nominati amministratori di istituzioni di pubblica beneficenza.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
