Art. 85
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Salve le pene stabilite dal codice penale contro i pubblici ufficiali per violazione dei doveri d'ufficio, e salve le pene stabilite dal codice stesso contro chiunque altro per fatti costituenti reato, e' punito con multa dalle 100 alla 1000 lire:
- a)chiunque, con l'intenzione di eludere la presente legge commetta atti o rilasci dichiarazioni dirette a dissimulare l'esistenza o il carattere d'istituzioni di beneficenza, o delle istituzioni contemplate negli art. 90 e 91 della presente legge; ovvero dissimuli la esistenza dei loro beni, titoli e diritti;
- b)chiunque, con la intenzione medesima, dia ad una pubblica autorita' o alle amministrazioni delle istituzioni di pubblica beneficenza informazioni false o incomplete, ovvero ricusi la consegna di documenti, registri, libri o carte da lui possedute, ma che siano di pertinenza di alcuna delle istituzioni sopra indicate, o, in generale, di pubblica pertinenza.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
