Art. 72
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[1]Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle congregazioni di carita' e delle altre istituzioni di un comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza e' determinata dall'ordine numerico:
[2]1° che abbia per piu' di cinque anni dimorato in un comune, senza notevoli interruzioni;
[3]2° ovvero che sia nato nel comune, senza riguardo alla legittimita' della nascita;
[4]3° ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia, ai termini del codice civile, domicilio nel comune.
[5]Il domicilio di soccorso una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con lo acquisto del domicilio di soccorso in comune diverso.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 28 novembre 2000
