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[1]Le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella congregazione di carita' o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite, in conformita' dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei comuni, o delle frazioni di comune a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti.

[2]Possono pero', coll'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, costituirsi fra gli istituti di beneficenza esistenti in una provincia consorzi per erogare in comune la rispettiva beneficenza, mediante la fondazione di ricoveri di mendicita', di ospedali, di riformatorii o di altre istituzioni consimili.

Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924

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