Art. 57
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1890 al 16 luglio 1926. Leggi il testo vigente →
Nell'intento di rendere piu' semplice e piu' economica la amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca piu' efficace la beneficenza, puo' essere concentrata nella congregazione di carita' ogni altra istituzione di beneficenza esistente nel comune della quale non sia ordinato il concentramento a norma dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 16 luglio 1926
