Art. 52-ter
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[1]((Al Sottoprefetto e' commessa la protezione dell'infanzia abbandonata nel Circondario.
[2]A questo scopo:
- a)vigila percio' le Congregazioni di carita' adempiano agli obblighi loro imposti dalle vigenti leggi, per la rappresentanza legale dei poveri e la tutela degli orfani o minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti;
- b)cura che gli stabilimenti indicati nell'art. 262 del Codice civile diano avviso della dimissione dei ricoverati, per iscritto, alla competente Congregazione di carita' ed al Procuratore del Re.
[3]Una copia di tale avviso deve essere trasmessa al Sottoprefetto, al quale devono altresi' comunicarsi, da tutti gli istituti che hanno per iscopo di ricoverare fanciulli o fanciulle, le dimissioni dei medesimi;
- c)invigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano adottati, i necessari provvedimenti perche' il medesimo non rimanga privo di legale rappresentanza, e perche' si provveda nel miglior modo per il suo collocamento.
[4]A tal fine, deve favorire la costituzione, nei singoli Comuni, di Societa' di patronato, specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate.
- d)invigila sui fanciulli, ai termini delle leggi vigenti, denunziando, ove occorra, all'autorita' giudiziaria, i fatti che vengano a sua conoscenza, i quali possano importare la perdita della patria potesta', della tutela legale, della qualita' di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni. A tale effetto, il procuratore del Re dovra' comunicare al Sottoprefetto copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazioni del diritto di patria potesta', della tutela legale e della qualita' di tutore, in base agli articoli 20, n. 5, 33, 349 e 392 del Codice penale, 233 del Codice civile, 113 e 116 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733 sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;
- e)denuncia pure i fatti pervenuti a sua notizia, i quali possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle altre disposizioni emanate a tutela di questi)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
