Art. 49
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[1]Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di beneficenza la gestione temporanea spetta di diritto alla congregazione di carita', sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria.
[2]Alla detta ricostituzione dovra' provvedersi entro sei mesi.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
