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[1]Il Governo del Re curera' che alle istituzioni di beneficenza sieno applicate le disposizioni seguenti, ogni qualvolta la composizione dei loro consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione; salve le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito:

[2]1. le deliberazioni delle congregazioni di carita' e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono essere prese coll'intervento della meta' piu' uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti;

[3]2. i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designato al principio d'ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sara' fatta menzione;

[4]3. gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunziata dai rispettivi consigli ed il prefetto la puo' promuovere;

[5]4. i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in difetto, del membro anziano;

[6]5. quando a capo delle istituzioni di beneficenza non si trovino uno o piu' amministratori stipendiati o permanenti, ma le stesse istituzioni richiedano l'opera di piu' impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla istituzione, dovra', oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo di ufficio che sara' designato negli statuti. Questi partecipera' con gli amministratori alla responsabilita' degli atti medesimi nei modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi.

Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924

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