Art. 33
All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il Governo del Re provvedera':
- a)per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;
- b)per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito della detta revisione;
- c)per tutte le altre istituzioni, nei medi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.
Testo vigente dal 22 luglio 1890
