Art. 26 — null
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1916 al 23 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →
((Il prefetto)) puo' consentire la licitazione o trattativa privata. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847
1Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno 10 gennaio 1916.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1916 al 23 gennaio 1924
