Art. 26 — null
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1890 al 25 gennaio 1916. Leggi il testo vigente →
La giunta provinciale amministrativa puo' consentire la licitazione o trattativa privata.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 25 gennaio 1916
