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[1]((Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione.

[2]I tesorieri devono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

[3]Qualora il conto non sia presentato entro tale termine il Prefetto lo fa compilare di ufficio a spese dei tesorieri i quali incorrono, inoltre, in una multa da L. 1000 a L. 10,000 da stabilirsi dal Prefetto e che viene devoluta a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, nella misura, per ciascun istituto, da fissarsi dal Prefetto stesso.

[4]Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono discutere il conto nel termine di due mesi dal giorno in cui sia stato presentato. Ove la discussione non avvenga entro tale termine, l'esame del conto e' deferito al Prefetto che lo esegue per mezzo di apposito Commissario in sostituzione dell'amministrazione. Il Commissario accerta anche le ragioni della mancata discussione del conto e ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata discussione del conto sia ad essi da imputarsi.

[5]Della deliberazione dell'amministrazione o del Commissario sul conto e' data notizia al contabile in quanto porti variazioni al carico o discarico ed agli amministratori che fossero dichiarati responsabili con notifica per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prenderne cognizione entro 30 giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione ed a tutti gli atti ed i documenti che vi si riferiscono.

[6]Contemporaneamente il presidente della istituzione, per mezzo di avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune, informa il pubblico dell'avvenuta, deliberazione del conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro otto giorni dall'ultimo del deposito di cui al comma precedente il contabile e gli amministratori, nonche' qualunque cittadino, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.

[7]Trascorso il termine suindicato il conto e' trasmesso allo ufficio di Prefettura con i documenti giustificativi della entrata e della spesa ed e' sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate.

[8]La decisione del Consiglio di prefettura viene pubblicata nei modi di cui al comma sesto e contro di essa e' ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualunque cittadino ancorche' non abbia previamente reclamato al Consiglio di prefettura.

[9]Nel caso che il ricorso sia prodotto da un cittadino qualsiasi, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di prefettura, ai sensi del comma precedente)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841

3

con decorrenza dal 1 luglio 1924

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".

Decreto 11 febbraio 1924

4

con decorrenza dal 1 marzo 1924

Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".

Testo in vigore dal 25 marzo 1927 al 12 giugno 1966

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 marzo 1927

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1924 al 25 marzo 1927. 290 parole tolte, 235 parole aggiunte in 14 capoversi.

Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivotolto: , corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della tolto: propria gestione.

I tesorieri tolto: debbono aggiunto: devono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Qualora il conto non sia presentato entro tale terminetolto: , il Sottoprefetto aggiunto: il Prefetto lo fa compilare tolto: d'ufficio a spese del tesoriere aggiunto: di ufficio a spese dei tesorieri i quali incorrono, inoltre, in una multa da L. 1000 a L. 10,000 da stabilirsi dal Prefetto e che viene devoluta a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, nella misura, per ciascun istituto, da fissarsi dal Prefetto stesso.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono discutere il conto tolto: entro aggiunto: nel termine di due mesi dal giorno in cui sia stato presentato.

Ove la discussione non avvenga entro tale termine, l'esame del conto e' deferito al tolto: Sottoprefetto, aggiunto: Prefetto che lo esegue per mezzo di apposito tolto: commissario, aggiunto: Commissario in sostituzione dell'amministrazione. aggiunto: Il Commissario accerta anche le ragioni della mancata discussione del conto e ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata discussione del conto sia ad essi da imputarsi.

Della deliberazione dell'amministrazione aggiunto: o del Commissario sul conto e' data notizia al contabiletolto: , in quanto porti tolto: variazione nel aggiunto: variazioni al carico o discaricotolto: , e aggiunto: ed agli amministratori che fossero tolto: stati designati responsabili, con, aggiunto: dichiarati responsabili con notifica per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prenderne cognizione entro tolto: trenta aggiunto: 30 giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione ed a tutti gli tolto: altri aggiunto: atti ed i documenti che vi si riferiscono.

tolto: Il presidente dell'istituzioneaggiunto: Contemporaneamente il presidente della istituzione, per mezzo di avviso affisso aggiunto: per otto giorni all'albo pretorio del Comune, informa il pubblico dell'avvenuta tolto: deliberazione sulaggiunto: , deliberazione del conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro tolto: il termine indicato nel comma procedente, il contabile, gli amministratori e qualunque cittadino aggiunto: otto giorni dall'ultimo del deposito di cui al comma precedente il contabile e gli amministratori, nonche' qualunque cittadino, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.

tolto: Alla scadenza del termine suddetto,aggiunto: Trascorso il termine suindicato il conto e' trasmesso tolto: all'ufficio di prefettura, senza aggiunto: allo ufficio di Prefettura con i documenti giustificativi della entrata e della spesatolto: , i quali invece devono unirsi al conto nel caso in cui siano stati presentati deduzioni o ricorsi.

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: L'ufficio di prefettura accerta in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone e che puo' chiedere alle amministrazioni, l'esatto riporto sul conto del fondo di cassa e dei residui di quello precedente, l'integrale inscrizione di tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti degli assegni stabiliti in bilancio, originali o variati aggiunto: ed e' sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate.

tolto: Qualora le risultanze della deliberazione dell'amministrazione non vengano contestate dal contabile, o dagli amministratori, o da altri interessati, e non contrastino con l'accertamento sommarioaggiunto: La decisione del Consiglio di prefettura viene pubblicata nei modi di cui al comma tolto: precedente, il conto resta approvato in conformita' delle risultanze medesime, salvo quanto e' disposto nel penultimo comma del presente articolo, e la deliberazione dell'amministrazione tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione del aggiunto: sesto e contro di essa e' ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualunque cittadino ancorche' non abbia previamente reclamato al Consiglio di prefettura.

tolto: Il Prefetto, su richiesta dell'amministrazione, o degli interessati, ne rilascia attestazione.

tolto: In caso contrario, il conto viene deferito alla giurisdizioneaggiunto: Nel caso che il ricorso sia prodotto da un cittadino qualsiasi, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di prefettura, tolto: il quale puo' limitare il giudizio alle partite contestate con le osservazioni e i ricorsi predetti e i rilievi dell'ufficio di prefettura conseguenti all'accertamento indicato al comma ottavo o estenderlo a tutto il conto.

tolto: Il Prefetto, entro due anni dalla presentazione del conto, puo' chiedere al Consiglio di prefettura il giudizio sui conti approvati ai sensi del tolto: precedente comma nono, o su singole partite di essi.

tolto: Salvo la competenza dell'autorita' giudiziaria, ove siavi luogo, contro le decisioni del Consiglio di prefettura sui conti e' ammesso in ogni caso il ricorso alla Corte dei conti aggiunto: comma precedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art21 · fonte del testo

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