Art. 21
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[1]Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo, corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione.
[2]I tesorieri debbono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
[3]Qualora il conto non sia presentato entro tale termine, il Sottoprefetto lo fa compilare d'ufficio a spese del tesoriere.
[4]Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono discutere il conto entro due mesi dal giorno in cui sia stato presentato.
[5]Ove la discussione non avvenga entro tale termine, l'esame del conto e' deferito al Sottoprefetto, che lo esegue per mezzo di apposito commissario, in sostituzione dell'amministrazione.
[6]Della deliberazione dell'amministrazione sul conto e' data notizia al contabile, in quanto porti variazione nel carico o discarico, e agli amministratori che fossero stati designati responsabili, con, notifica per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prenderne cognizione entro trenta giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione ed a tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.
[7]Il presidente dell'istituzione, per mezzo di avviso affisso all'albo pretorio del Comune, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro il termine indicato nel comma procedente, il contabile, gli amministratori e qualunque cittadino possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.
[8]Alla scadenza del termine suddetto, il conto e' trasmesso all'ufficio di prefettura, senza i documenti giustificativi della entrata e della spesa, i quali invece devono unirsi al conto nel caso in cui siano stati presentati deduzioni o ricorsi.
[9]L'ufficio di prefettura accerta in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone e che puo' chiedere alle amministrazioni, l'esatto riporto sul conto del fondo di cassa e dei residui di quello precedente, l'integrale inscrizione di tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti degli assegni stabiliti in bilancio, originali o variati.
[10]Qualora le risultanze della deliberazione dell'amministrazione non vengano contestate dal contabile, o dagli amministratori, o da altri interessati, e non contrastino con l'accertamento sommario di cui al comma precedente, il conto resta approvato in conformita' delle risultanze medesime, salvo quanto e' disposto nel penultimo comma del presente articolo, e la deliberazione dell'amministrazione tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di prefettura.
[11]Il Prefetto, su richiesta dell'amministrazione, o degli interessati, ne rilascia attestazione.
[12]In caso contrario, il conto viene deferito alla giurisdizione del Consiglio di prefettura, il quale puo' limitare il giudizio alle partite contestate con le osservazioni e i ricorsi predetti e i rilievi dell'ufficio di prefettura conseguenti all'accertamento indicato al comma ottavo o estenderlo a tutto il conto.
[13]Il Prefetto, entro due anni dalla presentazione del conto, puo' chiedere al Consiglio di prefettura il giudizio sui conti approvati ai sensi del precedente comma nono, o su singole partite di essi.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Decreto 11 febbraio 1924
4con decorrenza dal 1 marzo 1924
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Testo in vigore dal 5 marzo 1924 al 25 marzo 1927
