Art. 21
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[1]((Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo, corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione.
[2]I tesorieri debbono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
[3]Qualora il conto non sia presentato entro tale termine, il Sottoprefetto lo fa compilare d'ufficio a spese del tesoriere.
[4]Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono discutere il conto entro due mesi dal giorno in cui sia stato presentato.
[5]Ove la discussione non avvenga entro tale termine, l'esame del conto e' deferito al Sottoprefetto, che lo esegue per mezzo di apposito commissario, in sostituzione dell'amministrazione.
[6]Della deliberazione dell'amministrazione sul conto e' data notizia al contabile, in quanto porti variazione nel carico o discarico, e agli amministratori che fossero stati designati responsabili, con, notifica per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prenderne cognizione entro trenta giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione ed a tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.
[7]Il presidente dell'istituzione, per mezzo di avviso affisso all'albo pretorio del Comune, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro il termine indicato nel comma procedente, il contabile, gli amministratori e qualunque cittadino possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.
[8]Alla scadenza del termine suddetto, il conto e' trasmesso all'ufficio di prefettura, senza i documenti giustificativi della entrata e della spesa, i quali invece devono unirsi al conto nel caso in cui siano stati presentati deduzioni o ricorsi.
[9]L'ufficio di prefettura accerta in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone e che puo' chiedere alle amministrazioni, l'esatto riporto sul conto del fondo di cassa e dei residui di quello precedente, l'integrale inscrizione di tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti degli assegni stabiliti in bilancio, originali o variati.
[10]Qualora le risultanze della deliberazione dell'amministrazione non vengano contestate dal contabile, o dagli amministratori, o da altri interessati, e non contrastino con l'accertamento sommario di cui al comma precedente, il conto resta approvato in conformita' delle risultanze medesime, salvo quanto e' disposto nel penultimo comma del presente articolo, e la deliberazione dell'amministrazione tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di prefettura.
[11]Il Prefetto, su richiesta dell'amministrazione, o degli interessati, ne rilascia attestazione.
[12]In caso contrario, il conto viene deferito alla giurisdizione del Consiglio di prefettura, il quale puo' limitare il giudizio alle partite contestate con le osservazioni e i ricorsi predetti e i rilievi dell'ufficio di prefettura conseguenti all'accertamento indicato al comma ottavo o estenderlo a tutto il conto.
[13]Il Prefetto, entro due anni dalla presentazione del conto, puo' chiedere al Consiglio di prefettura il giudizio sui conti approvati ai sensi del precedente comma nono, o su singole partite di essi.
[14]Salvo la competenza dell'autorita' giudiziaria, ove siavi luogo, contro le decisioni del Consiglio di prefettura sui conti e' ammesso in ogni caso il ricorso alla Corte dei conti)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
