Art. 21
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[1]Qualora i tesorieri non presentino il conto nel termine di un mese, la giunta provinciale amministrativa lo fa compilare d'ufficio a spese loro.
[2]Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono deliberare sopra i conti entro due mesi dal giorno in cui saranno stati presentati. Se la deliberazione non ha luogo entro tale termina, l'esame dei conti e' deferito direttamente alla giunta provinciale amministrativa. Questa deve pronunziare sui conti entro tre mesi dal giorno in cui le saranno pervenuti.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
