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[1]Chi fa parte della congregazione di carita' o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza, non puo' intervenire a discussioni o deliberazioni, ne' puo' prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

[2]Non puo' inoltre concorrere, direttamente ne' indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione o con l'istituzione pubblica di beneficenza alla quale sia addetto; salvo che si tratti di locazioni ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della giunta provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi.

Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924

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