Art. 14
[1]Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.
[2]Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carita' sono mantenuti i particolari statuti che dispongano diversamente.
Testo vigente dal 22 luglio 1890
