Art. 102
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[1]Ogni anno il ministro dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente.
[2]Deve pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
