[1]E' derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

[2]Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorita' di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullita', la rescissione, la decadenza o la riversibilita', saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto.

[3]Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullita', rescissione, decadenza o riversibilita' dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.

Testo vigente dal 22 luglio 1890

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art103 · fonte del testo

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