Art. 101
[1]I buoni a favore dei danneggiati di cui e' parola nel regio decreto del 21 agosto 1862, n. 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte.
[2]Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della legge dell'8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato; purche' pero' l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi.
Testo vigente dal 22 luglio 1890
