Art. 71 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 gennaio 1880 al 30 giugno 2002. Leggi il testo vigente →
[1]((Nei casi di rottura di argini, di rovesciamenti di ponti per impeto delle acque e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, i prefetti ed i sottoprefetti, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare la occupazione temporanea dei beni immobili, che occorressero alla esecuzione delle opere all'uopo necessarie.
[2]Si precedera' colle stesse norme nel caso di lavori di questa natura dichiarati urgenti e indifferibili dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.
[3]Se poi l'urgenza, di che nella prima parte di questo articolo, fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per fare avvertire il prefetto e il sottoprefetto ed attenderne il provvedimento, il sindaco puo' autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sovraindicati, con obbligo pero' di partecipare immediatamente al prefetto, o sottoprefetto, la concessa autorizzazione)).
Testo in vigore dal 6 gennaio 1880 al 30 giugno 2002
