Art. 71 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Nei casi di rotture di argini, di rovesciamento di ponti per impeto delle acque e negli altri casi di forza maggiore e di assoluta urgenza, i Prefetti ed i Sotto-Prefetti, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare l'occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero all'esecuzione delle opere all'uopo necessarie.
[2]Se poi l'urgenza fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per far avvertito il Prefetto od il Sotto-Prefetto, ed attenderne il provvedimento, il Sindaco puo' autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sovra indicati, con obbligo pero' di partecipare immediatamente al Prefetto o Sotto-Prefetto la concessa autorizzazione.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 6 gennaio 1880
