Art. 25 — Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità

Con il provvedimento di approvazione del progetto puo' essere dichiarata la pubblica utilita' delle opere di miglioramento fondiario di competenza privata da eseguirsi nei comprensori di bonifica, anche prima della approvazione del piano di trasformazione, purche' le opere stesse non siano di esclusivo interesse di singole aziende. Le opere suddette nonche' le opere di competenza statale e privata e quelle di miglioramento fondiario eseguibili ai termini delle vigenti leggi, riconosciute di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ad eccezione di quelle di esclusivo interesse delle singole aziende. La dichiarazione di urgenza e di indifferibilita' e' inserita nei provvedimenti di approvazione dei progetti.

Testo vigente dal 10 giugno 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454~art25 · fonte del testo

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