Sono devolute al Ministero della sanita':

  • 1)le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
  • 2)le attribuzioni delle altre Amministrazioni dello Stato, previste dal n. 1) dell'articolo precedente, in materia di sanita' pubblica;
  • 3)le attribuzioni del Ministero dell'interno nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni e arti sanitarie. Il Ministero della sanita', inoltre, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore di sanita', approva i progetti per la costruzione di ospedali, istituti di cura in genere e altre opere igieniche da parte di pubbliche Amministrazioni; dichiara la pubblica utilita' e, quando occorra, l'indifferibilita' ed urgenza delle relative opere, anche ai fini dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 14 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;296~art2 · fonte del testo

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