Art. 39 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Ne' casi di occupazione totale, la indennita' dovuta all'espropriato consistera' nel giusto prezzo che a giudizio de' periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra-vendita.
Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 30 giugno 2002
