Corte costituzionale

Ordinanza n. 28/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/02/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, settimo

comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire

l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e

popolare), nel testo introdotto dall'art. 35 della legge 22 ottobre

1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale

pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche

ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962,

n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per

interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,

agevolata e convenzionata), promosso con ordinanza emessa il 25

febbraio 1998 dalla Corte d'appello di Catania nel procedimento

civile vertente tra la Coop. Edilizia "San Cristoforo" a r.l. e il

comune di Ragusa, iscritta al n. 618 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso in primo grado dal

comune di Ragusa contro una società cooperativa, e proseguito in

secondo grado da quest'ultima, avente ad oggetto la condanna al

pagamento del corrispettivo del diritto di superficie ceduto su aree

comprese nei piani di edilizia economica e popolare, la Corte

d'appello di Catania, con ordinanza del 25 febbraio-14 maggio 1998

(r.o. n. 618 del 1998), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 10, settimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167

(Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per

l'edilizia economica e popolare), nel testo introdotto dall'art. 35

della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

che la denunciata violazione del precetto costituzionale

riguarda, in particolare, la disposizione dell'art. 35, che commisura

il corrispettivo della concessione del diritto di superficie sulle

predette aree al costo sostenuto dal comune per la loro acquisizione,

con particolare riferimento al caso in cui tale costo è stato, a sua

volta, corrispondente all'indennità di esproprio calcolata sulla

base del valore di mercato del bene, ai sensi dell'art. 39 della

legge 25 giugno 1865, n. 2359;

che la controversia posta all'attenzione del giudice remittente

concerne il pagamento del corrispettivo dovuto proprio per la

concessione del diritto di superficie sulle aree comprese in un piano

di zona;

che nella convenzione stipulata tra la società cooperativa ed il

comune di Ragusa, ad integrazione ed "in sanatoria" dell'anticipato

affidamento del terreno, si era previsto, tra l'altro, l'obbligo

della società di corrispondere una somma pari al costo di

acquisizione sostenuto dal comune "nelle misure previste dalle

vigenti disposizioni in materia di espropriazione o in quelle altre

che saranno emanate in ossequio alla sentenza della Corte

costituzionale n. 5 del 1980";

che il giudice a quo ha osservato, in specie, che il comune

espropriante, in esito a separato giudizio, aveva corrisposto ai

proprietari espropriati la relativa indennità per un importo pari al

valore di mercato delle aree, per effetto del regime instauratosi a

seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale,

pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 1980,

delle norme della stessa legge n. 865 del 1971, che avevano ancorato

la misura dell'indennizzo al parametro del valore agricolo medio;

che la conseguenza di tale presupposto, ha proseguito la Corte

d'appello, in virtù del dettato dell'art. 35, che collega l'importo

del corrispettivo di cessione al costo di acquisizione delle aree, è

quella di obbligare la società assegnataria a pagare, a fronte della

cessione di un diritto reale limitato (quale il diritto di

superficie), la maggior somma corrispondente al valore di mercato

della piena proprietà del bene;

che la diversità tra il diritto di superficie a termine (sia

pure eventualmente fissato nel limite massimo di novantanove anni) e

la piena proprietà del bene confermerebbe, secondo il giudice a quo

l'esistenza di un'ingiustificata disparità di trattamento tra le

seguenti categorie di soggetti: da una parte, le persone e gli enti

che, per acquistare il diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35

della legge n. 865 del 1971, hanno dovuto e devono ancor oggi pagare

un corrispettivo pari ad un'indennità di esproprio non inferiore al

valore di mercato (pieno) del bene (nel regime anteriore all'art.

5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8

agosto 1992, n. 359); dall'altra parte, tutti coloro che, operando in

regime di libero mercato, mediante pagamento della medesima somma e

senza aggravio sostanziale degli oneri economici, sono invece in

condizione di acquistare la piena proprietà dei terreni;

che questa disparità di trattamento, ha precisato la Corte

d'appello, concernerebbe solo quelle concessioni di superficie che

hanno assunto come parametro l'indennità di esproprio calcolata col

criterio del valore venale del terreno, di cui all'art. 39 della

legge 25 giugno 1865, n. 2359, poiché, a seguito dell'entrata in

vigore del nuovo criterio di cui all'art. 5-bis del d.-l. n. 333 del

1992, l'equilibrio tra commisurazione dell'indennizzo espropriativo e

corrispettivo della concessione superficiaria sarebbe nuovamente

garantito;

che un secondo profilo applicativo, che implicherebbe disparità

di trattamento rilevante ai fini dell'art. 3 della Costituzione, è

stato riscontrato dal giudice remittente con riferimento alle

situazioni disciplinate dal settimo comma e dodicesimo comma dello

stesso art. 35, i quali prevedono, oltre all'ipotesi della

concessione del diritto di superficie a termine, quella della

cessione in proprietà delle medesime aree;

che anche nel caso della cessione in proprietà la legge prevede

la commisurazione del corrispettivo ai costi di acquisizione delle

aree sostenuti dal comune, sicché ne risulterebbe un sistema

normativo di dubbia ragionevolezza, nel quale la somma dovuta per la

cessione delle aree è la medesima, sebbene diversi siano i diritti

reali (proprietà e superficie) ceduti su immobili compresi nello

stesso piano di zona;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

prospettato l'opportunità di restituire gli atti al giudice a quo

per rinnovare il giudizio sulla rilevanza della questione, ed,

inoltre, ne ha eccepito l'inammissibilità, in quanto sollevata con

riferimento ad una norma da ritenere ormai (implicitamente) abrogata,

per effetto delle disposizioni dettate dall'art. 3 della legge 28

dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.

662, norme non oggetto di adeguata valutazione nell'ordinanza di

rimessione;

che, secondo la Presidenza del Consiglio, il combinato disposto

dell'ottavo comma, lettera a), e dodicesimo comma, dell'art. 35 della

predetta legge n. 865 del 1971, così come modificato dall'art. 3,

comma 63, della legge n. 662 del 1996, individuerebbe il

corrispettivo della concessione in diritto di superficie mediante

riferimento al "metro cubo edificabile", fissandone la misura massima

al 60% del prezzo di cessione dello stesso volume;

che - sempre secondo la Presidenza del Consiglio - l'art. 3,

comma 61, della legge n. 662 del 1996, provvedendo

all'interpretazione autentica dell'art. 3, settantasettesimo comma,

della legge n. 549 del 1995 stabilirebbe che tale ultima disposizione

debba intendersi nel senso che il prezzo delle aree (già concesse in

diritto di superficie ed ora trasferibili in proprietà ai sensi

dell'art. 3, settantacinquesimo comma, della legge n. 549 del 1995)

viene determinato dall'UTE in conformità all'art. 5-bis comma 1, del

d.-l. n. 333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992, con la

conseguenza di una significativa modificazione (anteriore alla stessa

ordinanza di rimessione) della norma che il giudice a quo ha

sottoposto allo scrutinio di costituzionalità.

Considerato che l'ordinanza di rimessione omette del tutto di

valutare gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 3 della

legge 28 dicembre 1995, n. 549 e nell'art. 3 della legge 23 dicembre

1996, n. 662 (in particolare nei comma 61 e 63) - come sottolineato

dalla difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri -, con la

conseguenza della mancanza di completa motivazione sulla rilevanza

della questione prospettata;

che, inoltre, l'ordinanza che ha sollevato la questione non

compie alcuna valutazione sulla portata della clausola della

convenzione stipulata tra la società cooperativa ed il comune in

ordine all'obbligazione assunta dalla società circa le somme da

corrispondere al comune per le spese di acquisizione dell'area

sostenute dallo stesso comune;

che pertanto è preliminare la dichiarazione di manifesta

inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla

rilevanza in relazione alla normativa vigente alla data

dell'ordinanza di rimessione, a prescindere dalla considerazione che

le predette disposizioni hanno subito - con la sopravvenuta legge 23

dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 45-50 - una integrazione delle

facoltà di chi aveva ottenuto la concessione del diritto di

superficie, accompagnata da abrogazione di alcune delle disposizioni

soprarichiamate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma, della legge

18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di

aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), nel testo

introdotto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865

(Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme

sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni

alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29

settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi

straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e

convenzionata), sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Catania con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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