Art. 40 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e 15-16 legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dall'art. 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10 laddove non prevede che in caso di espropriazione parziale di terreno agricolo l'indennità differenziale riferita al complessivo pregiudizio subito dall'intera azienda agricola non possa mai eccedere quello che sarebbe l'importo dell'indennità dovuta in caso di esproprio totale del medesimo mappale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata irrazionalità nella disciplina di situazioni uguali, o quanto meno raffrontabili. Infatti, il giudice rimettente, oltre ad omettere del tutto, nell'esposizione della fattispecie, i passaggi del procedimento estimatorio prospetta un dubbio di legittimità costituzionale attinente a pregiudizi e inconvenienti privi di rilievo costituzionale, e dunque a materia propria dell'osservazione dei giudici di merito. In ogni caso, si deve comunque rilevare l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il giudice ‘a quò, nel senso dell'obbligatorietà, discendente dal combinato disposto delle norme censurate, della stima differenziale dell'azienda, invece che della somma algebrica tra valore del fondo e perdite dell'azienda. L’ordinanza, pertanto, è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale - V., ordinanze, citate, n. 50/2003, n. 2/2003, n. 1/2003, n. 388/2002, n. 261/2002.
Art. 40 Sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica · Art. 14 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 3 cost. · Art. 15 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2002 al 22 dicembre 2008. 20 parole aggiunte.
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art40 · fonte del testo
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