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((I beni che perverranno al Demanio dello Stato in seguito a devoluzioni per debito di imposte comprese nei ruoli dell'anno 1894, potranno essere acquistati essi pure alle predette condizioni, salvo il disposto dell'articolo 57 della legge 20 aprile 1871, n. 192. Il pagamento del cennato corrispettivo dovra' eseguirsi entro il 31 dicembre 1899)).
Testo in vigore dal 1 settembre 1895 al 16 dicembre 2009
