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I beni che perverranno al demanio dello Stato in seguito a devoluzioni che potessero verificarsi nell'anno 1893 per imposte comprese nei ruoli del quinquennio 1888-92, potranno essere acquistati essi pure alle predette condizioni, e salvo il disposto dell'art. 57 della legge 20 aprile 1871 n. 192. Il pagamento del cennato correspettivo dovra' eseguirsi entro il 31 dicembre 1895.
Testo in vigore dal 25 aprile 1892 al 1 settembre 1895
