Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1871
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1883 al 16 dicembre 2009. 271 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: E' ammesso il riscatto dei beni immobili di cui fu espropriato il contribuente a norma degli articoli 53 e 54 in favore del debitore espropriato e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'art. 663 del Codice di procedura civile.
tolto: E' pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e opponenti, nel solo caso in cui l'immobile e' devoluto allo Stato. Il creditore ipotecario che riscatta l'immobile dal compratore e il creditore chirografario che lo riscatta dallo Stato esercitano sull'immobile i diritti che loro competono, rimanendo salve le ragioni sul prezzo che superasse la somma del debito verso l'esattore, pel quale ebbe luogo l'espropriazione.
tolto: L'esercizio del diritto di riscatto e le ragioni sul prezzo devono farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento, mediante domanda presentata al pretore.
tolto: La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della Pretura, o del montare del prezzo della vendita e dei relativi interessi al 5 per cento oltre l'offerta al compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui avvenne.
tolto: Il pretore con suo decreto dichiara effettuato il riscatto.
tolto: Col riscatto il creditore ipotecario subentra per la somma sborsata nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.
tolto: Nel caso di concorrenza nell'esercizio del diritto di riscatto, il contribuente e' preferito al creditore ipotecario, e questo al creditore chirografario.
tolto: Il direttario, avvisato o no, salvo il disposto dell'articolo 67, si preferisce ai creditori nel riscatto del fondo, che dall'esattore si vende come libero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art57 · fonte del testo
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