Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1892
Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1892 al 16 dicembre 2009. 654 parole tolte, 20 parole aggiunte in 22 capoversi.
tolto: Agli articoli 3, 25, 44, 53 e 54 delle leggi 20 aprile 1871 n. 192, 30 dicembre 1876 n. 3591 e 2 aprile 1882 n. 674, sono sostituiti i seguenti:
tolto: Art. 3. L'esattore comunale o consorziale e' retribuito ad aggio dal comune o dal consorzio dei comuni. Si nomina per cinque anni per concorso ad asta pubblica.
tolto: Puo' anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sopra terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione delle rappresentanze consorziali, quando queste trovino conveniente di nominarla.
tolto: Puo' infine essere confermato in carica di quinquennio in quinquennio alle stesse condizioni od a quelle che saranno fissate dal consorzio o dai comuni, senza aprire concorso per terna o per asta: purche' le condizioni del contratto non siano per nessun rispetto piu' onerose pei contribuenti di quelle del contratto vigente, e purche' non sia stata presentata al Consiglio comunale o alla rappresentanza consorziale alcuna istanza offerente condizioni migliori.
tolto: Tale istanza dovra' essere accompagnata da deposito in danaro o rendita pubblica dello Stato al corso di borsa corrispondente all'uno per cento della somma annuale da riscuotersi.
tolto: Il deposito andra' perduto ove l'offerta sia abbandonata e dovra' essere completato nei modi e termini dell'articolo 7 all'epoca della gara.
tolto: La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la esattoria sopra terna o per conferma, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, sette mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.
tolto: Nel caso di nomina sopra terna la misura massima dell'aggio non puo' oltrepassare il tre per cento.
tolto: Il contratto deve riportare l'approvazione del Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
tolto: L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun comune.
tolto: Art. 25. Inoltre gli esattori dovranno, non piu' tardi della seconda meta' di gennaio, trasmettere a ciascun contribuente una cartella nella quale sara' indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.
tolto: Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile, colle quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla provincia, al comune, nonche' la quota percentuale per ogni lira di imposta, rispetto allo Stato, alla provincia, al comune.
tolto: Art. 44. L'avviso per la vendita degli immobili contiene:
tolto: Il nome, cognome. e la paternita' del debitore;
tolto: La descrizione degli immobili da vendersi con le loro qualita' e confini, le indicazioni catastali, la estensione, il valore censuario o la rendita;
tolto: Il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terra' l'incanto;
tolto: E inoltre il giorno, ora, il luogo del secondo e del terzo esperimento, che eventualmente sieno per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54.
tolto: L'intervallo tra il primo e secondo esperimento, e rispettivamente tra il secondo ed il terzo deve essere di dieci giorni.
tolto: Art. 53. Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il pretore, con decreto, dichiara che si procedera' al secondo esperimento nel giorno definito a quest'uopo dall'avviso d'asta e col ribasso di tre decimi.
tolto: Tale decreto, cinque giorni prima di quello fissato pel secondo esperimento, deve affiggersi alla porta esterna della pretura ed a quella della casa del comune nel quale sono situati gl'immobili del debitore.
tolto: Art. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il pretore, con decreto da pubblicarsi, a cura del cancelliere nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla meta' del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'art. 51.
tolto: Non presentandosi oblatori al terzo esperimento, l'immobile e' devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte sovrimposte, da non oltrepassare pero' la meta' del prezzo, come sopra indicato, o salve le disposizioni contenute nell'art. 87, per il caso che l'esecuzione risulti insufficiente. La detta somma sara' rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta. L'elettore non puo' essere mai deliberatario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1892-04-14;189~art1 · fonte del testo
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