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[1]I proprietari che entro i 40 giorni da quello in cui furono invitati a fare le loro dichiarazioni, od entro 20 giorni da quello in cui avvenissero mutamenti nelle dichiarazioni gia' fatte, non adempissero in tutto od in parte alle prescrizioni dell'articolo precedente, saranno soggetti ad una multa di L. 100, la quale verra' portata a L. 200 per coloro i quali facessero dichiarazioni non conformi al vero.
[2]Il prodotto di tali multe sara' devoluto per un quarto agli agenti incaricati delle verifiche all'uopo occorrenti.
Gli interventi su questo articolo(8)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 15 maggio 1890, n. 6875
1Il Regio Decreto 15 maggio 1890, n. 6875 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' abolita l'azione penale e sono condonate le pene pe'contravventori al disposto degli articoli 4 e 5 della legge del 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª), purche' entro il giorno 31 del venturo mese di agosto, essi adempiano alle dichiarazioni ne'detti articoli stabilite".
Regio Decreto 22 febbraio 1891, n. 61
2Il Regio Decreto 22 febbraio 1891, n. 61 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' abolita l'azione penale e sono condonate le pene per i contravventori al disposto degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª) sulla requisizione dei quadrupedi, purche' entro il giorno 31 del venturo mese di maggio essi adempiano alle dichiarazioni nei detti articoli stabilite".
Regio Decreto 14 marzo 1895, n. 56
3Il Regio Decreto 14 marzo 1895, n. 56 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 7)) che e' concesta amnistia "per le contravvenzioni al disposto degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi, purche' i contravventori adempiano, non oltre il 31 maggio prossimo, alle dichiarazioni in detti articoli stabilite".
Regio Decreto 7 giugno 1896, n. 184
4Il Regio Decreto 7 giugno 1896, n. 184 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, numero 1) che "E' abolita l'azione penale e sono condonate le pene: 1° per le contravvenzioni al disposto degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889 n. 6168 (serie 3ª, sulla requisizione dei quadrupedi, purche' i contravventori adempiano, non oltre il 31 agosto prossimo, alle dichiarazioni in detti articoli stabilite".
Regio Decreto 11 giugno 1899, n. 207
5Il Regio Decreto 11 giugno 1899, n. 207 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, lettera l)) che "Sono condonate le pene inflitte: [...] l) per le contravvenzioni prevedute e punite dagli articoli 4 e 5 della legge sulla requisizione dei quadrupedi del 30 giugno 1889, n. 6168, purche', entro il 30 di settembre prossimo venturo, i contravventori facciano le dichiarazioni prescritte negli articoli medesimi".
Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 366
6Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 366 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera k)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] k) contravvenzioni prevedute negli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª), sulla requisizione dei quadrupedi, purche' entro quattro mesi da oggi i contravventori facciano le dichiarazioni prescritte negli articoli medesimi".
Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187
7Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera o)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] o) contravvenzioni prevedute negli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª), sulla requisizione dei quadrupedi, purche' entro quattro mesi da oggi i contravventori facciano le dichiarazioni prescritte negli articoli medesimi".
Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467
8Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera o)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] o) contravvenzioni prevedute negli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª), sulla requisizione dei quadrupedi, purche' entro quattro mesi da oggi i contravventori facciano le dichiarazioni prescritte negli articoli medesimi".
Testo in vigore dal 8 dicembre 1902 al 1 ottobre 1904
