Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 dicembre 1902 al 1 ottobre 1904. Leggi il testo vigente →

[1]I proprietari che entro i 40 giorni da quello in cui furono invitati a fare le loro dichiarazioni, od entro 20 giorni da quello in cui avvenissero mutamenti nelle dichiarazioni gia' fatte, non adempissero in tutto od in parte alle prescrizioni dell'articolo precedente, saranno soggetti ad una multa di L. 100, la quale verra' portata a L. 200 per coloro i quali facessero dichiarazioni non conformi al vero.

[2]Il prodotto di tali multe sara' devoluto per un quarto agli agenti incaricati delle verifiche all'uopo occorrenti.

[3]In caso di mobilitazione dell'esercito, 24 ore dopo l'avvenuta pubblicazione dell'ordine di requisizione, non saranno tenute valide altre denunzie fuorche' quelle di morti, e di vendite o permute per gli ufficiali. 1 2 3 4 5 6 7 8

Gli interventi su questo articolo(8)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 15 maggio 1890, n. 6875

1

Il Regio Decreto 15 maggio 1890, n. 6875 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' abolita l'azione penale e sono condonate le pene pe'contravventori al disposto degli articoli 4 e 5 della legge del 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª), purche' entro il giorno 31 del venturo mese di agosto, essi adempiano alle dichiarazioni ne'detti articoli stabilite".

Regio Decreto 22 febbraio 1891, n. 61

2

Il Regio Decreto 22 febbraio 1891, n. 61 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' abolita l'azione penale e sono condonate le pene per i contravventori al disposto degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª) sulla requisizione dei quadrupedi, purche' entro il giorno 31 del venturo mese di maggio essi adempiano alle dichiarazioni nei detti articoli stabilite".

Regio Decreto 14 marzo 1895, n. 56

3

Il Regio Decreto 14 marzo 1895, n. 56 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 7)) che e' concesta amnistia "per le contravvenzioni al disposto degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889 sulla requisizione dei quadrupedi, purche' i contravventori adempiano, non oltre il 31 maggio prossimo, alle dichiarazioni in detti articoli stabilite".

Regio Decreto 7 giugno 1896, n. 184

4

Il Regio Decreto 7 giugno 1896, n. 184 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, numero 1) che "E' abolita l'azione penale e sono condonate le pene: 1° per le contravvenzioni al disposto degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889 n. 6168 (serie 3ª, sulla requisizione dei quadrupedi, purche' i contravventori adempiano, non oltre il 31 agosto prossimo, alle dichiarazioni in detti articoli stabilite".

Regio Decreto 11 giugno 1899, n. 207

5

Il Regio Decreto 11 giugno 1899, n. 207 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, lettera l)) che "Sono condonate le pene inflitte: [...] l) per le contravvenzioni prevedute e punite dagli articoli 4 e 5 della legge sulla requisizione dei quadrupedi del 30 giugno 1889, n. 6168, purche', entro il 30 di settembre prossimo venturo, i contravventori facciano le dichiarazioni prescritte negli articoli medesimi".

Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 366

6

Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 366 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera k)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] k) contravvenzioni prevedute negli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª), sulla requisizione dei quadrupedi, purche' entro quattro mesi da oggi i contravventori facciano le dichiarazioni prescritte negli articoli medesimi".

Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187

7

Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 187 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera o)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] o) contravvenzioni prevedute negli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª), sulla requisizione dei quadrupedi, purche' entro quattro mesi da oggi i contravventori facciano le dichiarazioni prescritte negli articoli medesimi".

Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467

8

Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera o)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] o) contravvenzioni prevedute negli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª), sulla requisizione dei quadrupedi, purche' entro quattro mesi da oggi i contravventori facciano le dichiarazioni prescritte negli articoli medesimi".

Testo in vigore dal 8 dicembre 1902 al 1 ottobre 1904

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1889

1889oggi
  1. 16 dicembre 2009 — oggiabrogatoper 17 anni
  2. 10 agosto 1913 — 16 dicembre 2009abrogatoper 96 anni
  3. 1 ottobre 1904 — 10 agosto 1913per 9 anni
  4. 8 dicembre 1902 — 1 ottobre 1904per un anno
  5. 17 giugno 1901 — 8 dicembre 1902per un anno
  6. 26 novembre 1900 — 17 giugno 1901per 7 mesi
  7. 28 giugno 1899 — 26 novembre 1900per un anno
  8. 24 giugno 1896 — 28 giugno 1899per 3 anni
  9. 29 marzo 1895 — 24 giugno 1896per un anno
  10. 10 marzo 1891 — 29 marzo 1895per 4 anni
  11. 19 giugno 1890 — 10 marzo 1891per 9 mesi
  12. 8 luglio 1889 — 19 giugno 1890testo originarioper 12 mesi

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 1902

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1901 al 8 dicembre 1902.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467

    Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 467 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera o)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] o) contravvenzioni prevedute negli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª), sulla requisizione dei quadrupedi, purche' entro quattro mesi da oggi i contravventori facciano le dichiarazioni prescritte negli articoli medesimi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1889-06-30;6168~art5 · fonte del testo

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