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[1]I proprietari che entro i 40 giorni da quello in cui furono invitati a fare le loro dichiarazioni, od entro 20 giorni da quello in cui avvenissero mutamenti nelle dichiarazioni gia' fatte, non adempissero in tutto od in parte alle prescrizioni dell'articolo precedente, saranno soggetti ad una multa di L. 100, la quale verra' portata a L. 200 per coloro i quali facessero dichiarazioni non conformi al vero.
[2]Il prodotto di tali multe sara' devoluto per un quarto agli agenti incaricati delle verifiche all'uopo occorrenti.
[3]In caso di mobilitazione dell'esercito, 24 ore dopo l'avvenuta pubblicazione dell'ordine di requisizione, non saranno tenute valide altre denunzie fuorche' quelle di morti, e di vendite o permute per gli ufficiali. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 15 maggio 1890, n. 6875
1Il Regio Decreto 15 maggio 1890, n. 6875 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' abolita l'azione penale e sono condonate le pene pe'contravventori al disposto degli articoli 4 e 5 della legge del 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª), purche' entro il giorno 31 del venturo mese di agosto, essi adempiano alle dichiarazioni ne'detti articoli stabilite".
Testo in vigore dal 19 giugno 1890 al 10 marzo 1891
